“Oggi la Commissione Esteri della Camera dei Deputati ha dato parere favorevole al Decreto Fiscale del Senato per i suoi aspetti di competenza”
dichiara l’on. Simone Billi, unico eletto nella Coalizione di Centro Destra per la Lega Salvini Premier in Europa. “In particolare, valuto positivo l’articolo 25-octies sulle misure per il rilancio di Campione d’Italia” conclude l’on. Billi “e la disciplina fiscale per i residenti nel comune di Campione d’Italia iscritti all’AIRE, al comma 4 dello stesso articolo”.
Qui sotto il testo completo dell’articolo 25-octies.
Art. 25-octies. – (Misure per il rilancio di Campione d’Italia) – 1. Nelle more della revisione della disciplina dei giochi, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico e Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è nominato un Commissario straordinario incaricato di valutare la sussistenza delle condizioni per l’individuazione di un nuovo soggetto giuridico per la gestione della casa da gioco nel comune di Campione d’Italia.
2. Il Commissario, al fine di superare la crisi socio-occupazionale del territorio, opera anche in raccordo con gli enti locali e territoriali della regione Lombardia nonché con operatori economici e predispone, entro quarantacinque giorni, un piano degli interventi da realizzare.
3. Per lo svolgimento dell’incarico, al Commissario non spettano compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati. 4. L’articolo 188-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è
sostituito dal seguente:
“Art. 188-bis. – (Campione d’Italia) – 1. Ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, i redditi, diversi da quelli d’impresa, delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d’Italia, nonché i redditi di lavoro autonomo di professionisti e con studi nel comune di Campione d’Italia, prodotti in franchi svizzeri nel territo- rio dello stesso comune, e/o in Svizzera, sono computati in euro sulla base del cambio di cui all’articolo 9, comma 2, ridotto forfetariamente del 30 per cento.
2. I redditi d’impresa realizzati dalle imprese individuali, dalle so- cietà di persone e da società ed enti di cui all’articolo 73, comma 1, let- tere a), b) e c), iscritti alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Como e aventi la sede sociale operativa, o un’unità locale, nel comune di Campione d’Italia, prodotti in franchi svizzeri nel comune di Campione d’Italia, sono computati in euro sulla base del cambio di cui all’articolo 9, comma 2, ridotto forfetariamente del 30 per cento. Nel caso in cui l’attività sia svolta anche al di fuori del territorio del comune di Campione d’Italia, ai fini della determinazione del reddito per cui è possibile beneficiare delle agevolazioni di cui al primo periodo sussiste l’obbligo in capo all’impresa di tenere un’apposita contabilità separata.
Le spese e gli altri componenti negativi relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente all’esercizio dell’attività svolta nel comune di Campione d’Italia e al di fuori di esso concorrono alla formazione del reddito pro- dotto nel citato comune per la parte del loro importo che corrisponde al rapporto tra l’ammontare dei ricavi o compensi e altri proventi che con- corrono a formare il reddito prodotto dall’impresa nel territorio del co- mune di Campione d’Italia e l’ammontare complessivo dei ricavi o com- pensi e degli altri proventi.
3. I soggetti di cui al presente articolo assolvono il loro debito d’im- posta in euro.
4. Ai fini del presente articolo si considerano iscritte nei registri ana- grafici del comune di Campione d’Italia anche le persone fisiche aventi domicilio fiscale nel medesimo comune le quali, già residenti nel comune di Campione d’Italia, sono iscritte nell’anagrafe degli italiani residenti al- l’estero (AIRE) dello stesso comune e residenti nel Canton Ticino della Confederazione elvetica.
5. Tutti i redditi prodotti in euro dai soggetti di cui al presente ar- ticolo concorrono a formare il reddito complessivo al netto di una ridu- zione pari alla percentuale di abbattimento calcolata per i redditi in fran- chi svizzeri, in base a quanto previsto ai commi 1 e 2, con un abbatti- mento minimo di euro 26.000. Ai fini della determinazione dei redditi d’impresa in euro prodotti nel comune di Campione d’Italia si applicano le disposizioni di cui al comma 2, secondo e terzo periodo.
6. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trat- tato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti ‘de minimis’, e del regolamento (UE) n.1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti ‘de minimis’ nel settore agricolo”.