Un recente chiarimento dell’Agenzia delle Entrate infatti (Principio di diritto n. 2 del 6 luglio 2022) ribadisce quella che noi riteniamo essere una interpretazione sbagliata e assurda dell’articolo 18 della Convenzione contro le doppie imposizioni fiscali tra Italia e Francia che prevede al paragrafo 1 la regola universale stabilita dal modello Ocse e cioè che le pensioni private pagate ad un residente di uno Stato sono imponibili soltanto in quello Stato, e cioè solo nello Stato di residenza, mentre il successivo paragrafo 2 stabilisce invece, inspiegabilmente e incomprensibilmente, che le pensioni ed altre somme pagate in applicazione della legislazione sulla “sicurezza sociale” di uno Stato sono inoltre imponibili nello Stato che eroga i trattamenti pensionistici, con applicazione quindi del principio della tassazione concorrente della prestazione in entrambi i Paesi contraenti.
Su questa questione avevo presentato l’anno scorso una puntuale e dettagliata interrogazione al Ministro del Lavoro chiedendo dei chiarimenti, ma finora non ho mai ricevuto risposta. Si tratta di un grave problema che interessa migliaia di pensionati italiani residenti in Francia i quali vengono tassati due volte e non possono usufruire – nonostante l’esistenza di un accordo fiscale contro le doppie imposizioni – di un credito di imposta che copra l’intero ammontare della imposta italiana eccedente l’imposta francese (imposta storicamente più bassa di quella italiana).
Ora l’Agenzia, stimolata chissà da cosa e da chi, fornisce un “chiarimento” che è invece frutto di una grave equivoco interpretativo sul significato che i negoziatori della convenzione volevano originariamente dare al termine “sicurezza sociale”. L’Agenzia infatti con il Principio di diritto n. 2 del 6 luglio 2022 sostiene in sostanza nuovamente che nel caso di pensionati residenti in Francia, occorre fare riferimento all’articolo 18, della Convenzione per evitare le doppie imposizioni tra l’Italia e la Francia, firmata a Venezia il 5 ottobre 1989 e ratificata con legge 7 gennaio 1992, n. 20, secondo cui le prestazioni di “sicurezza sociale” sono tassabile in entrambi gli Stati e che per prestazioni di sicurezza sociale si intendono quelle concordate tra i due Paesi in un protocollo amichevole che risale all’anno 2000 dove l’Italia ha inserito nel concetto di “sicurezza sociale” le pensioni di invalidità, di vecchiaia e ai superstiti, erogate per i lavoratori dipendenti dall’Inps, per i lavoratori dello spettacolo dall’Enpals, per i dirigenti delle imprese industriali dall’Inpdai, per i giornalisti dall’Inpgi e per tutte le altre professioni indipendenti dai relativi Enti.
In pratica quasi tutte le pensioni italiane private erogate in Francia, nonostante il primo paragrafo dell’articolo 18 dica che le pensioni private devono essere tassate nel Paese di residenza, sono tassate anche in Italia.
Per quale motivo? Mistero, visto che il Governo non risponde alle interrogazioni in materia. Noi fermamente crediamo (a rigor di logica e visto che quasi tutte le convenzioni fiscali stipulate dall’Italia prevedono – come indicato dal modello Ocse – che le pensioni private debbano essere tassate dal Paese di residenza e non da quello erogatore) che negli anni ’80 i negoziatori con il termine “sicurezza sociale” inserito nel secondo paragrafo dell’articolo 18 – e quindi come eccezione dopo aver asserito nel primo paragrafo la regola della tassazione nel Paese di residenza – intendevano le prestazioni assistenziali, come l’integrazione al minimo e le maggiorazioni sociali, per le quali avrebbe avuto un senso logico tassarle in Italia.
Ma tant’è… La saga continua e a rimetterci tempo e denaro sono i pensionati italiani del settore privato residenti in Francia.
Da parte mia continuerò a chiedere al Governo e ai Ministeri competenti di avviare nuovi negoziati con la controparte francese per la modifica della Convenzione contro le doppie imposizioni fiscali attualmente in vigore – anche tramite uno scambio di lettere come previsto dalla Convenzione vigente – in modo tale che tale Convenzione sia uniformata al modello Ocse adottato dall’Italia per quasi tutte le convenzioni contro le doppie imposizioni fiscali, per tutelare al meglio i diritti fiscali dei connazionali pensionati del settore privato residenti in Francia e per eliminare così le cause (in particolare, il comma 2 dell’articolo 18) che determinano l’assurdo e ingiusto fenomeno della doppia tassazione delle pensioni.
On. Angela Schirò, PD