Se gli alti funzionari ministeriali hanno cercato in ogni modo di ‘svecchiare’ questi organismi alle ultime elezioni, le nuove leve di giovani eletti – tra cui spiccano in alcune parti del mondo professionisti affermati – si cominciano a porre una delicata questione per troppo tempo sottovalutata, inerente al rapporto tra “ComItEs” , ente istituito da una legge italiana, e “ComItEs”, ente che deve operare in uno stato estero soggetto alle leggi del luogo.
Il MAECI, da parte sua, guarda con scetticismo la possibilità di ritrovarsi intricato con questioni di conflittualità tra l’ordinamento italiano e lo stato estero; per decenni, quindi, ha orientato i ComItEs verso un sistema di responsabilità personale dei membri senza personalità giuridica separata per l’ente. Questo potrebbe provocare che un’azione presa da un singolo membro, quale ad esempio il Presidente, rischi di coinvolgere tutti i componenti in singola persona.
In tempi passati, quando in molti contesti esteri le regole sulle associazioni erano meno incisive di oggi, questo tipo di atteggiamento non era ottimale, ma riusciva ad accontentare capra e cavoli. Allo stato attuale, però, dopo che anche il Direttore Generale Luigi Maria Vignali ha parlato di “importanti responsabilità” dei Presidenti dei ComItEs, non si può certo pretendere che eventuali conflittualità con le leggi locali – non riconosciute dall’Italia – ricadano personalmente sui componenti eletti che risiedono nei paesi esteri.
Non è raro che nella galassia ComItEs, l’amministrazione italiana sappia tutto di te quando deve additare un problema o una responsabilità anche solo per sentito dire, ma non sa chi sei per irreperibilità presunta e non accertata quando necessiti di assistenza in materia di ComItEs o quando serve far valere i tuoi diritti. Quindi, almeno per esperienza, è essenziale che la questione del rapporto tra ComItEs “ente italiano” e ComItEs “ente soggetto alle leggi dello stato estero in cui opera” venga presa in seria considerazione da ogni neo eletto ComItEs, nell’interesse di ogni componente che Dio non voglia si trovi coinvolto in un qualche grattacapo amministrativo della peggiore specie. Se becchi un console incapace, poi, sei alla frutta.
Il problema preoccupa soprattutto i giovani, ai quali per certi versi le slide colorate e la campagna “rose e fiori” di sensibilizzazione del MAECI del tipo “Vuoi fare un progetto? Candidati al ComItEs e realizzalo!” ha detto veramente poco sulle responsabilità legate alla gestione amministrativa di questi comitati. A due mesi dalle elezioni, di formazione dei nuovi eletti, certo, non se ne parla, il che lascia molto a desiderare.
Fortunatamente, sulla questione dell’ordinamento locale, qualcuno si sta già attivando. Il ComItEs di Budapest, ad esempio, ha messo in programma tra i punti all’ordine del giorno di un suo incontro “identificazione del professionista cui affidare la pratica di costituzione del Comites-Ungheria in entità legale secondo la normativa ungherese”. In Repubblica Ceca, l’argomento è stato oggetto di esame di alcuni componenti, in periodo elettorale con scambi verbali con membri di altri ComItEs che hanno provveduto a istituire entità legali estere.
Nell’ottobre 2003, una circolare del MAECI intitolata “La natura dei Comites. Il loro rapporto con lo Stato italiano e lo Stato ospitante” ha delucidato alcuni dei nodi sulla questione, soffermandosi però più sul carattere amministrativo-contabile italiano che sul rapporto con lo stato estero. Un’importante indicazione fornita dal MAECI è stata che “lo statuto dei Com.It.Es. deve tener conto sia della normativa italiana, esplicitandola dove necessario, sia della normativa locale.”
La circolare, vecchia di un ventennio, è stata diramata subito dopo l’approvazione della riforma introdotta con la L.286/2003, molto prima dei tagli sostanziali alle voci di spesa introdotti con la circolare del 2007 e l’indicazione ministeriale sottolineata più volte dai Consolati e dalle Ambasciate – non per ultimo nella circolare del 2020 – di adoperarsi per “un più frequente ricorso alle altre fonti di finanziamento previste dalla legge,” come ad esempio “eventuali contributi disposti dai Paesi ove hanno sede i Comitati o dai privati.”
Spiacevole ma esemplificativa, infatti, la situazione finanziaria che nel 2009 ha colpito il ComItEs di Fiume, in Croazia, costretto a richiedere un contributo straordinario di 4,000 Euro all’Unione Italiana per colmare un debito derivato dal mancato pagamento del “canone di locazione (5 mensilità), versamento delle mensilità di stipendio arretrate alla segretaria amministrativa, nonché alla copertura di altre spese urgenti”.
Venendo meno, da un decennio a questa parte, l’esclusiva dipendenza dagli stanziamenti dello stato italiano e non essendo più insolite le divergenze interpretative su come possono essere impiegate le somme stanziate dal governo, i ComItEs devono ricorrere a fonti di sostentamento estere (pubbliche o private), il che comporta in maniera naturale un’integrazione sostanziale con l’ordinamento dello stato ospitante e l’assunzione di impegni anche con amministrazioni estere.