Interrogazione a risposta scritta
Al Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale
Premesso che:
nel corso della seduta del Comitato degli Italiani all’estero di Lima (Perù) svoltasi in data 09 febbraio 2017, il Presidente in carica, Emiliana Muttoni, ha comunicato le proprie dimissioni volontarie dalla carica ricoperta;
i membri del Comitato, dopo aver preso atto delle dimissioni del Presidente, hanno proceduto alla elezione del nuovo Presidente, e dall’esito della votazione è risultato eletto, con il voto della maggioranza dei membri presenti, Agostino Canepa;
tutte le procedure si sono svolte regolarmente tanto che nessun consigliere ha eccepito alcunché ed infatti nessuna contestazione sulla regolarità della procedura risulta dal verbale della seduta;
successivamente in data 02 marzo 2017, i consiglieri del Comitato degli Italiani all’estero di Lima hanno ricevuto una lettera dall’Ambasciatore d’Italia a Lima con la quale veniva comunicato loro l’annullamento dell’elezione del Presidente per violazione dell’art. 10 della Legge 23 ottobre 2003, n. 286;
sulla scorta di un parere richiesto dall’ Ambasciata d’Italia a Lima all’Ufficio I della DGIT del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, nello specifico si contestava la regolarità della elezione del Presidente in quanto non avvenuta a maggioranza assoluta dei componenti del Comitato, e se ne decideva l’annullamento;
si tratta di una motivazione che merita una riflessione in punto di diritto. Al riguardo, infatti, si evidenzia come l’art. 10 della legge suindicata regoli al comma 1 l’elezione del Presidente nella prima seduta del Comitato, prevedendo l’elezione del Presidente a “maggioranza assoluta” dei membri del Comitato. Lo stesso comma prevede che, “quando nessun candidato raggiunge tale maggioranza, nella seduta successiva è eletto presidente il candidato che ottiene il maggior numero di voti”. Al comma 2 è prevista invece l’ipotesi in cui vi sia una richiesta di dimissioni del Presidente “con mozione sottoscritta da almeno un terzo dei componenti”. In tal caso l’elezione del Presidente avviene con il voto favorevole della maggioranza dei componenti del Comitato;
nulla invece viene previsto esplicitamente nella Legge per l’ipotesi in cui si verifichino delle dimissioni volontarie da parte del Presidente in carica del Comitato ma ciò dipende dal fatto che il Legislatore ha voluto chiaramente circoscrivere l’opzione del voto a maggioranza assoluta dei componenti dell’organismo soltanto al caso in cui l’elezione avviene nella prima seduta;
d’altra parte, se non fosse corretta questa interpretazione, avremmo procedure differenti in fattispecie del tutto identiche: elezione a maggioranza semplice se vi è richiesta di dimissioni da un terzo dei componenti del Comitato ed elezioni a maggioranza “assoluta” in caso di dimissioni volontarie;
la procedura della elezione del nuovo presidente a maggioranza semplice in caso di dimissioni volontarie del Presidente è stata pacificamente seguita in altre situazioni da altri COMITES, senza che ci risulti che il MAECI o altri abbiano eccepito irregolarità o altro, come ad es nel caso del Comites di Parigi quando il 2 maggio 2016 è stato eletto a maggioranza (17 presenti, 8 voti favorevoli) presidente Mario Vaudano (tuttora in carica);
in forza di ciò si desume l’operatività, nel caso di specie, dell’art. 9 della Legge 23 ottobre 2003, n. 286, che disciplina per l’appunto le ipotesi che non sono previste dal citato art. 10 della stessa legge e in forza delle quali, fra l’altro, “il Comitato adotta le proprie deliberazioni a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto del presidente. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti in carica”. Da quanto argomentato, si evince la validità dell’avvenuta elezione, che però è stata annullata da una valutazione dell’Ufficio I della DGIT del MAECI
alla luce di quanto precede, potrebbe essere opportuna da parte del MAECI una valutazione giuridica più approfondita sulla decisione comunicata dall’Ambasciatore d’Italia a Lima, per eliminare qualsiasi perplessità rispetto ad un provvedimento che viene percepito come infondato e rischia di minare ancor di più la credibilità e la legittimazione democratica dei Comitati degli Italiani all’estero, già penalizzati da una legge che ha drasticamente ridotto la partecipazione al voto per il loro rinnovo;
una nuova valutazione eliminerebbe altresì qualsiasi ipotetico dubbio su condizionamenti di gruppi di interesse a carattere localistico, oltrechè impedire che si crei un pericoloso precedente;
Si chiede di sapere:
se sulla scorta delle motivazioni indicate in premessa sia legittimo il provvedimento di cui alla lettera del 02 marzo 2017 di annullamento della elezione del Presidente del Comitato degli Italiani all’estero,
se al fine di evitare contenziosi di carattere amministrativo, non si ritenga opportuno revocare in autotutela il provvedimento de quo.
Aldo Di Biagio
Discussione su questo articolo