Acquisizione automatica
La cittadinanza si può acquisire automaticamente per:
nascita (“ius sanguinis” o diritto di sangue), in caso di persona straniera nata da almeno un genitore italiano;
nascita sul territorio italiano (“ius soli” o diritto di suolo), se i genitori sono ignoti o apolidi, se non trasmettono la propria cittadinanza al figlio secondo la legge dello stato di appartenenza o se il minore è stato rinvenuto in una condizione di abbandono sul territorio italiano;
adozione, in caso di minorenne adottato da cittadino italiano.
Acquisizione su domanda
La cittadinanza si può acquisire anche su domanda per matrimonio o residenza.
Il cittadino straniero o apolide, coniugato con cittadino/a italiano/a, può chiedere di acquisire la cittadinanza italiana:
se risiede legalmente in Italia da almeno 12 mesi (un anno) in presenza di figli nati o adottati dai coniugi o dopo 24 mesi (due anni) di residenza con il cittadino italiano;
in caso di residenza all’estero, dopo 18 mesi (un anno e mezzo) in presenza di figli nati o adottati da coniugi o dopo 36 mesi (tre anni) dalla data del matrimonio (se non vi è stato scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili e se non è in corso la separazione legale).
Residenza
La cittadinanza italiana per residenza è concessa dal Ministero dell’Interno – previa domanda da presentare alla prefettura – al cittadino straniero residente in Italia in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
nato in Italia e residente legalmente da almeno tre anni;
figlio o nipote in linea retta di cittadini italiani per nascita, residente legalmente in Italia da almeno tre anni;
maggiorenne, adottato da cittadino italiano, residente legalmente in Italia da almeno cinque anni, successivi all’adozione;
che ha prestato servizio, anche all’estero, per almeno cinque anni alle dipendenze dello Stato italiano, in questo caso la domanda di cittadinanza italiana va richiesta alla competente autorità consolare;
comunitario residente legalmente in Italia da almeno quattro anni;
apolide o rifugiato residente legalmente in Italia da almeno cinque anni;
residente legalmente in Italia da almeno dieci anni.
Per tutti i cittadini stranieri che rientrano in una delle fattispecie indicate, è richiesto anche il possesso del requisito del reddito personale o del reddito familiare se appartenenti allo stesso nucleo familiare e allo stesso stato di famiglia.
I cittadini stranieri possono presentare la domanda di cittadinanza italiana, a determinate condizioni, dopo il periodo di residenza: quattro anni per i comunitari; cinque anni per gli apolidi; dieci anni per gli stranieri.
a maggio 2015, la domanda deve essere presentata online al Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito del Ministero dell’Interno. (fonte: Inps.it)