Vi è arrivato l’addebito del canone Rai in bolletta e ritenete che non sia corretto? Qualche giorno fa l’Agenzia delle entrate ha chiarito, sulla propria pagina Facebook, che è possibile non pagare la parte relativa al canone, comunicando al proprio venditore di energia elettrica che viene saldato il dovuto relativo alla fornitura elettrica, oppure pagare l’intero per poi chiedere il rimborso attraverso modalità che in quel momento non erano ancora definite.
Dopo questo generico avviso, che a nostro parere poteva indurre in confusione il contribuente e complicargli la vita -considerando che a fronte di un mancato pagamento andrebbe presentato un reclamo – l’Agenzia delle entrate ha finalmente pubblicato, con un provvedimento di ieri, il modulo per chiedere il rimborso con istruzioni che specificano anche i casi in cui esso è ottenibile.
Precisiamo fin da subito che non si tratta di casi dove si ritiene, soggettivamente, di non dover pagare perché – per esempio – due anni fa si è inviata una disdetta o si è ottenuta l’esenzione con richiesta di suggellamento, ma di casi di errore sulla base delle nuove regole entrate in vigore dal 1 Gennaio 2016, tipicamente riguardanti persone che hanno già pagato o che sono esenti ed hanno regolarmente inviato il modulo -dichiarazione sostitutiva- predisposto dall’Agenzia delle entrate nel Marzo scorso.
Più nel dettaglio, ecco i casi in cui il rimborso è richiedibile:
– il contribuente o un suo familiare sono esenti dal canone per età e reddito (ultra 75enni con reddito familiare non superiore a euro 6.713,98), ed è stata presentata l’apposita dichiarazione sostitutiva. In questo caso sul modulo di richiesta di rimborso va indicato il codice 1.
– il contribuente è esente in base a convenzioni internazionali (agenti diplomatici, funzionari o impiegati consolari, funzionari di organizzazioni internazionali, etc.), ed è stata presentata l’apposita dichiarazione sostitutiva. In questo caso sul modulo di richiesta di rimborso va indicato il codice 2.
– il canone è già stato pagato con altre modalità (per esempio con addebito sulla pensione). In questo caso sul modulo di richiesta di rimborso va indicato il codice 3.
– il canone è già stato pagato su un’utenza elettrica intestata ad un altro componente della stessa famiglia. In questo caso va indicato il codice 4 e la domanda di rimborso vale anche come dichiarazione sostitutiva necessaria per chiedere l’esenzione.
– il contribuente ha presentato la dichiarazione sostitutiva di non possesso della Tv con le modalità e nei tempi previsti dall’Agenzia delle entrate per il 2016 (esenzione totale se inviata entro il 16/5/2016, esenzione per il secondo semestre se inviata entro il 30/6/2016). In questi casi sul modulo va indicato il codice 5.
– altri motivi diversi dai precedenti; sul modulo va indicato il codice 6.
Il modulo di rimborso può essere inviato per posta raccomandata -fin da subito- o telematicamente tramite il sito dell’Agenzia delle entrate -a partire dal 15/9/2016. Per raccomandata A/R, indirizzare a “Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale 1 di Torino, Ufficio di Torino 1, S.A.T. -Sportello Abbonamenti Tv- Casella Postale 22 – 10121 Torino”, allegando copia di un documento di riconoscimento. Per la data fa fede il timbro postale. Pur se non viene specificato il tipo di raccomandata, consigliamo l’invio di una raccomandata a/r.
Via web, dal 15/9/2016, collegandosi al sito dell’Agenzia delle entrate attraverso i servizi telematici Entratel o Fisconline.
L’Agenzia delle entrate chiarisce che sono valide anche le domande di rimborso inviate per raccomandata non utilizzando la modulistica suddetta, purché contengano tutti i dati in essa richiesti. Si consiglia, qualora la domanda eventualmente inviata sia particolarmente difforme dalla modulistica, di ripetere l’invio utilizzando quest’ultima.
Dopo aver effettuato le proprie verifiche l’Agenzia delle entrate dispone il rimborso attraverso il gestore/fornitore di energia elettrica del richiedente, con accredito sulla prima bolletta utile oppure anche con altre modalità. L’operazione di rimborso deve concludersi entro 45 giorni dalla data in cui il gestore/fornitore elettrico ha ricevuto le necessarie informazioni da parte dell’Agenzia. In caso di intoppi, è lo Sportello SAT dell’Agenzia a dover disporre il rimborso in modo diretto.
E se l’Agenzia delle entrate non concede il rimborso?
Ci possono essere dei casi particolari che non rientrano in quelli previsti dall’Agenzia delle entrate per poter chiedere il rimborso, e questo potrebbe non venir concesso. Si tratta ovviamente di casi che vanno valutati singolarmente per verificare se sia possibile un ricorso verso e proprio, tenendo conto che dal 2016 il canone è dovuto sulla base della presunzione di possesso del televisore nella casa di residenza anagrafica dove è presente un’utenza elettrica. Il nostro servizio di consulenza è disponibile per ogni valutazione e parere.
Rita Sabelli, responsabile Aduc aggiornamento normativo
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