L’On. Franco Tirelli, deputato eletto in Sud America con il MAIE di Ricardo Merlo, nei giorni scorsi ha presentato una proposta di legge per riconoscere la cittadinanza italiana alle donne che sono italiane di nascita anche se sposate con uno straniero prima del 1 gennaio del 1948 e per estendere il diritto anche ai figli di madre italiana nati prima del 1 gennaio dello stesso anno. E’ una battaglia, questa, da sempre molto cara al Movimento Associativo Italiani all’Estero.
“Troviamo che quella attuale sia una legge ingiusta, sbagliata: perché questa differenza tra uomo e donna?”, dichiara Tirelli, che prosegue: “E’ qualcosa di vergognoso, come MAIE vogliamo che le nostre donne abbiano gli stessi diritti degli uomini, anche quando si tratta del riconoscimento della cittadinanza italiana”.
L’onorevole del MAIE chiede anche la riapertura dei termini per presentare la richiesta di cittadinanza italiana per chi abbia dovuto rinunciare alla doppia cittadinanza per motivi di lavoro o per chi non ha potuto richiederla prima del 31 dicembre del 1997.
“Continuiamo la nostra battaglia a favore dei diritti degli italiani nel mondo”, dichiara il Senatore MAIE Mario Borghese: “Mentre ci occupiamo di cittadinanza italiana per i discendenti dei nostri emigrati, non ci dimentichiamo del tema che riguarda i servizi consolari: proprio su questo, e per chiedere al governo di risolvere una volta per tutte il problema degli appuntamenti impossibili da ottenere presso i nostri consolati, abbiamo presentato un’interrogazione al ministro degli Esteri Antonio Tajani. Non smetteremo di lottare fino a quando avremo raggiunto gli obiettivi, continuiamo a lavorare per migliorare la qualità di vita dei nostri connazionali nel mondo”, conclude Borghese.
Ecco qui di seguito il testo della proposta di legge:
ART. 1. Chi ha rinunciato ad avvalersi della facoltà prevista dall’articolo 17, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, entro il termine ivi previsto, da ultimo progetto ai sensi dell’articolo 2, comma 195, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a motivo del fatto che la legislazione del Paese estero di cui è cittadino non consente il possesso contemporaneo di due o più cittadinanze, ovvero non lo consentiva al tempo in cui la predetta facoltà avrebbe potuto essere esercitata, può riacquistare la cittadinanza italiana, presentandone richiesta alle competenti autorità, qualora la legislazione del Paese estero sia o sia stata modificata nel senso di consentire il possesso contemporaneo di due o più cittadinanze.
ART. 2. Il termine di cui all’articolo 17, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, da ultimo prorogato ai sensi dell’articolo 2, comma 195, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e` riaperto e fissato in due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge per coloro che non rientrano nel campo di applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 1 della presente legge.
ART. 3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.