“Noi, cittadini italiani, non idioti e pertanto non italioti, rispettosi delle leggi italiane, che continuiamo a pagare le tasse in Italia, pur residenti all’estero. Con gli stessi diritti di coloro che vivono in Italia, ripeto, perché paghiamo le tasse in Italia, continuiamo ad essere perseguitati e discriminati dalla Pubblica Amministrazione italiana, considerati evidentemente come scoria della società, non possiamo continuare a tollerare tutti questi abusi. L’ultima in ordine di tempo, e non ultima”. A scrivere è Antonino Cacace, coordinatore MAIE a Valencia, Spagna.
“Il fatto. Un carabiniere, e come lui tutti i dipendenti in Italia della Pubblica amministrazione, che lavorava a Napoli ove risiedeva con la famiglia, va in pensione. L’INPS gli eroga la pensione e per alcuni anni continua a vivere e risiedere nella splendida, umana, capitale partenopea. Decide un giorno, pressato dai continui aumenti delle imposizioni fiscali, di trasferirsi all’estero. Stranamente, misteriosamente, salta fuori una legge che elegge come residenza fiscale dell’interessato la città di Roma. Per cui il malcapitato, oggetto di traslato di residenza fiscale d’autorità, si vede aumentare le addizionali regionali (Lazio) e le addizionali comunali (Roma) in ragione delle percentuali ivi applicate, con un aumento ovvio rispetto a quello che avrebbe dovuto pagare se fosse stato ancora residente nel luogo in cui ha maturato il diritto alla pensione, ovvero Napoli. Ma potrebbe essere qualunque meravigliosa cittadina d’Italia. Questo abuso di autorità, ancorché applicato nel rispetto di una legge dello stato, per me è anacronistico, medievale, vergognoso. Come MAIE abbiamo a cuore la situazione di tutti noi italiani all’estero, denigrati, offesi, maltrattati; per questo, continueremo a farci sentire sul tema”.
“Di seguito – continua Cacace -, per coloro che stupiti e soprattutto increduli non credessero alle mie parole, il riferimento normativo:
Addizionali regionali e comunali. Le aliquote delle addizionali regionali, comunali e degli enti locali sono determinate in base al domicilio fiscale del contribuente, stabilito nell’articolo 58, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600. Il decreto prevede che i non residenti abbiano il domicilio fiscale nel comune in cui si è prodotto il reddito. Per le pensioni corrisposte ai non residenti, il luogo di produzione è individuato in conformità a quanto stabilito dall’articolo 23, comma 2, lett. a) del TUIR, in base al luogo in cui è ubicata la sede legale dell’Istituto previdenziale erogante, come riporta la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 21 settembre 2007, n. 261 (pdf 5KB). Per le pensioni erogate dall’INPS, quindi, si applicano le aliquote previste per le addizionali della Regione Lazio e del Comune di Roma”.
“E’ ora che la politica trovi un rimedio a questa situazione. Come Movimento Associativo Italiani all’Estero ce la metteremo tutta per individuare e proporre soluzioni”, conclude il coordinatore MAIE Valencia.