Con una recente e importante circolare l’Agenzia dell’Entrate chiarisce i dubbi interpretativi che erano stati sollevati negli ultimi tempi in merito all’applicazione del regime applicativo delle agevolazioni per il “rientro dei cervelli” ed in particolare dell’Opzione per l’estensione della fruizione degli incentivi per il rientro in Italia di docenti e ricercatori di cui all’articolo 44 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78 (norma che è stata nel corso degli anni oggetto di numerose modifiche normative operate tra l’altro con il Decreto Crescita del 2019 e da ultimo dall’art. 1, comma 763, della Legge di Bilancio n. 234 per il 2022).
L’ADE illustra nella sua circolare requisiti e condizioni per esercitare tale Opzione per i soggetti che acquisiscono la residenza fiscale in Italia a partire dal 2020 e per coloro rientrati prima di tale data. Come è noto la durata ordinaria dell’agevolazione Irpef per i “cervelli” che rientrano era di 4 anni nella formulazione originaria della legge istitutiva del 2010 ed è stata poi prorogata per ulteriori periodi di imposta.
Si ricorda che la legge, che rispondeva alla duplice esigenza di porre rimedio al c.d. fenomeno della “fuga dei cervelli” e di favorire lo sviluppo tecnologico e scientifico del Paese, prevede che ai fini delle imposte sui redditi è escluso dalla formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo il novanta per cento degli emolumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori che, in possesso di titolo di studio universitario o equiparato e non occasionalmente residenti all’estero, abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all’estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno due anni continuativi e che vengono a svolgere la loro attività in Italia, acquisendo conseguentemente la residenza fiscale nel territorio dello Stato.
Con il Decreto Crescita del 2019 è stato stabilito che l’agevolazione può essere estesa fino a 13 anni nel caso di docenti e ricercatori con figli minorenni a carico e che diventino proprietari di almeno una unità di tipo residenziale in Italia.
L’Agenzia ha ricordato che i docenti o ricercatori italiani non iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) rientrati in Italia a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 possono accedere al regime di favore purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni.
In merito all’Opzione per l’estensione della fruizione degli incentivi la legge di bilancio 2022 ha introdotto la possibilità per i docenti e i ricercatori rientrati fiscalmente in Italia fino al 2019 di optare per l’estensione dell’applicazione del regime di favore fino a otto, undici o tredici periodi di imposta complessivi, previo versamento di un importo determinato dalla norma.
Tale possibilità, ci ricorda l’Agenzia delle Entrate, riguarda, in particolare, i docenti e i ricercatori che siano stati iscritti all’AIRE o che siano cittadini di Stati membri dell’Unione europea, che hanno già trasferito in Italia la residenza fiscale prima dell’anno 2020 e che, alla data del 31 dicembre 2019, risultino beneficiari del regime previsto dalla legge istitutiva del 2010 (sembrerebbero – sono – esclusi dall’Opzione quindi i cittadini italiani che al 31 dicembre 2019 non erano iscritti all’Aire, prevedendo così un trattamento differenziato e discriminatorio tra chi rientra in Italia dal 2020 e chi è invece rientrato prima – problema questo sul quale ci riserviamo di avviare una nostra iniziativa politica).
I requisiti richiesti per accedere al beneficio per gli ulteriori periodi di imposta previsti dalla norma, e che abbiamo sopra illustrato, devono essere posseduti dai docenti e dai ricercatori al momento dell’esercizio dell’opzione e ovviamente previo versamento di un importo determinato dalla norma che cambia a seconda della durata dell’estensione (ricordiamo che le regole per esercitare l’opzione, che si perfeziona soltanto con il versamento di quanto dovuto secondo la norma, sono state definite con un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate dello scorso 31 marzo – prot. n. 102028).
Infine un importante chiarimento dell’ADE riguarda i docenti e ricercatori che hanno beneficiato del regime agevolato fino all’anno 2019 o all’anno 2020: l’Agenzia chiarisce che questi potranno applicare il predetto regime solo a decorrere dall’anno di imposta 2022 e che i periodi d’imposta oggetto dell’agevolazione, per effetto dell’esercizio dell’opzione prevista dalla norma, devono essere computati a partire dal periodo d’imposta in cui viene trasferita la residenza fiscale in Italia.
Per informazioni e chiarimenti più ampi e dettagliati rimandiamo alla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 17/E del 25 maggio 2022.
Angela Schirò (deputata PD estero) – Fabio Porta (senatore PD estero)