Alessandro Galimberti, sul Sole 24 Ore, riporta una notizia che interesserà moltissimo chi lavora nel campo dell’informazione. Si tratta di una recente sentenza della Cassazione, che spiega che se un personaggio noto viene intervistato, non spetta più al cronista verificare la fondatezza delle affermazioni, perché il cronista non può e non deve essere un censore, un ruolo “che non gli compete”.
Scrive Galimbrerti: “La Cassazione apre una crepa nel principio/dogma della verifica della notizia prima della sua pubblicazione. C’è infatti almeno un caso teorico in cui il giornalista è dispensato dalla affannosa ricerca di riscontri del rispetto della ‘verità’ dei fatti raccontati”. La “crepa” è stata dunque aperta con la sentenza assolutoria 28502/13, depositata mercoledì 3 luglio. La sentenza libera il direttore e due redattori della Voce di Romagna, da una denuncia per una vecchia polemica sulla gestione del comitato locale della Croce rossa. La lunga inchiesta aveva portato ad una prescrizione del reato di diffamazione a mezzo stampa. Ciò non aveva però impedito un’inevitabile coda dei risarcimenti civilistici.
“Il caso era nato dalle interviste rilasciate dagli ispettori dimissionari della Cri locale, in cui erano volati giudizi impietosi sull’operato della presidenza dei primi anni 2000 (‘totale sfacelo’, ‘gestione basata su interessi personali’), giudizi che i tribunali di merito avevano valutato come eccedenti il diritto di cronaca in quanto non meritevoli della scriminante della ‘verità’ del fatto raccontato. Ed è proprio questo lo snodo della sentenza della Quinta penale, che riprende e attualizza la decisione delle Sezioni Unite (37140/2001) che 12 anni fa avevano tracciato le linee guida per l’intervistatore”.
“L’autorevolezza del personaggio interrogato dal giornalista, spiegano i giudici, è di per sè ‘la’ notizia, al punto che l’interesse pubblico a conoscere la sua opinione diventa ‘prevalente’ anche sugli altri due criteri scriminanti, cioè la continenza della prosa e, soprattutto, la verità dei fatti oggetto delle risposte. In sostanza, la notizia ‘se anche lesiva della reputazione altrui, merita di essere pubblicata perchè soddisfa quell’interesse della collettività all’informazione che deve ritenersi indirettamente protetto dall’articolo 21 della Costituzione’”.
“In questi casi ‘la notizia è costituita dal fatto in sè delle dichiarazioni del personaggio altamente qualificato, risultando l’interesse del pubblico ad apprenderla del tutto indipendente dalla corrispondenza al vero del suo contenuto e dalla continenza del linguaggio adottato: pretendere che il giornalista intervistatore controlli la verità storica del contenuto dell’intervista potrebbe comportare una grave limitazione alla libertà di stampa’”‘.
Secondo la Cassazione, pretendere che il direttore decida di non pubblicare l’intervista solo perché contiene espressioni “forti”, cioè offensive ‘di altro personaggio noto’ “Significherebbe comprimere il diritto/dovere di informare l’opinione pubblica su tale evento, non potendo tra l’altro attribuirsi al giornalista il compito di purgare» il linguaggio dell’intervistato “vip”".
Se l’approccio “prudenziale” venisse adottato, si trasformerebbe il cronista in un censore, “ruolo che non gli compete”, sottolinea la Corte. “Soprattutto la notizia ‘costituita appunto dal giudizio non lusinghiero, espresso con parole forti da un personaggio noto ad altro personaggio noto, verrebbe ad essere svuotata del suo significato. L’unica avvertenza per l’intervistatore – e per il giudice chiamato poi a decidere – è di valutare bene lo standing del personaggio, che sia ‘noto e affidabile’”.
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