Grazie ad un emendamento al Disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 244/2016 (cosiddetto “Milleproroghe”) predisposto congiuntamente dai deputati e dai senatori del PD eletti all’estero ed approvato dal Senato, i lavoratori italiani i quali hanno usufruito delle agevolazioni fiscali stabilite dalla legge n. 238/2010 si sono visti prorogata la facoltà di optare entro il 30 aprile 2017 per le agevolazioni fiscali previste dal Decreto legge n.147/2015 (il “Milleproroghe” deve tornare tuttavia alla Camera dei deputati dove prevediamo che verrà “blindato” ed approvato definitivamente magari con un voto di fiducia).
Il nostro emendamento è stato presentato per venire incontro alle richieste di migliaia di giovani lavoratori italiani i quali dopo aver maturato all’estero importanti esperienze umane, culturali e professionali, hanno deciso di rientrare in Italia. Ma cosa significa per i lavoratori interessati poter praticamente esercitare di nuovo di questo diritto di opzione?
I cosiddetti lavoratori “controesodati” disciplinati inizialmente dalla legge n. 238 del 2010 hanno diritto alle agevolazioni fiscali stabilite da quella legge fino a tutto l’anno 2017 ma avevano avuto altresì la facoltà di optare per le nuove agevolazioni introdotte dal d.lgs n.147 del 2015 entro il mese di aprile 2016 (le differenze tra le due normative sono nella durata delle agevolazioni e nell’entità delle stesse).
Molti di loro, per svariati motivi, non hanno esercitato entro i tempi previsti la facoltà di opzione e così facendo rischiavano di avvalersi delle agevolazioni fiscali solo fino a dicembre del 2017.
L’opzione per il d.lgs n. 147/2015, se da una parte avrebbe avuto come conseguenza la riduzione del reddito non imponibile (dal 70% uomini-80% donne al 50% per tutti) dall’altra avrebbe consentito di prolungare il diritto alle agevolazioni fiscali in questione fino a dicembre 2020. Una buona parte dei lavoratori agevolati dalla legge n. 238/2010 avrebbe preferito rientrare nelle nuove agevolazioni introdotte dal d.lgs n. 147/2015 perché più durature nel tempo.
Ci è stato quindi chiesto, per favorire appunto coloro i quali non avevano fatto in tempo ad esercitare il diritto di opzione (o che magari avevano cambiato idea), di intervenire in sede legislativa per ottenere la proroga dei termini dell’esercizio del diritto di opzione.
Ed è esattamente quello che abbiamo fatto e che siamo riusciti ad ottenere.
Il testo approvato, infatti, recita: “3-novies. Il termine per l’esercizio dell’opzione di cui all’articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, è prorogato al 30 aprile 2017, per i lavoratori dipendenti che non l’hanno già esercitata, secondo le modalità attuative individuate con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”.
Ma cosa stabilisce il citato articolo 16? Il richiamato articolo 16 del D.lgs. n. 147 del 2015, modificato dalla legge di stabilità 2016 (articolo 1, comma 259 della legge n. 208 del 2015), ha inteso ridisciplinare la materia del rientro dei lavoratori all’estero.
In particolare, le norme hanno introdotto una agevolazione temporanea per i lavoratori che rivestono ruoli direttivi, ovvero sono in possesso di requisiti di elevata qualificazione o specializzazione e che, non essendo stati residenti in Italia nei cinque periodi di imposta precedenti e impegnandosi a permanere in Italia per almeno due anni, trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato.
Per questi soggetti il reddito di lavoro dipendente prodotto concorre alla formazione del reddito complessivo IRPEF nella misura del cinquanta per cento del suo ammontare (inizialmente tale misura era del 70 per cento). L’attività lavorativa va prestata prevalentemente nel territorio italiano, deve essere svolta presso un’impresa residente nel territorio dello Stato in forza di un rapporto di lavoro instaurato con questa o con società che direttamente o indirettamente controllano la medesima impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa. L’agevolazione si applica a decorrere dal periodo di imposta in cui è avvenuto il trasferimento della residenza nel territorio dello Stato e per i quattro periodi successivi.
Le medesime norme hanno chiarito che i lavoratori rientrati in Italia entro il 31 dicembre 2015 beneficiando della parziale detassazione IRPEF disposta della legge 30 dicembre 2010, n. 238, hanno potuto optare per l’applicazione, con le modalità definite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate da emanarsi entro il 1° aprile 2016 (tre mesi dall’entrata in vigore della norma in esame), nel periodo in corso al 31 dicembre 2016 e per quello successivo, tra: il regime disposto dalla legge n. 238/2010, nei limiti e alle condizioni indicati dalla legge stessa; l’agevolazione consiste nella parziale detassazione IRPEF dei redditi di lavoro dipendente, autonomo o d’impresa; tali redditi concorrono alla base imponibile nella misura, rispettivamente, del 20 per cento per le lavoratrici e del 30 per cento per i lavoratori (con detassazione rispettivamente dell’ottanta e del settanta per cento); in alternativa, il regime previsto dall’articolo 16 del D.Lgs. 147/2015, che dispone, in presenza dei requisiti di legge, di sottoporre il reddito di lavoro dipendente a IRPEF per il settanta (ora cinquanta) per cento del suo ammontare (con detassazione del 50 per cento).
Le modalità di esercizio dell’opzione sono state regolate dal Provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 29 marzo 2016. Le norme attuative dell’articolo 16 sono contenute nel Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 26 maggio 2016.
Va sottolineato che la normativa del d.lgs n. 147/2015 si applica anche ai cittadini di Stati diversi da quelli appartenenti all’Unione europea, con i quali sia in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito ovvero un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale, in possesso di un diploma di laurea che hanno svolto continuativamente un’attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall’Italia negli ultimi ventiquattro mesi ovvero che hanno svolto continuativamente un’attività di studio fuori dall’Italia negli ultimi ventiquattro mesi o più, conseguendo un diploma di laurea o una specializzazione post lauream» e ciò per evitare discriminazioni ed ampliare il novero dei soggetti beneficiari.
Dobbiamo ora sperare che l’Agenzia delle entrate emani effettivamente il provvedimento con le modalità attuative entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, per dare la possibilità ai lavoratori interessati di esercitare entro il 30 aprile 2017 l’eventuale opzione.
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