Come tutti gli anni anche quest’anno con decreto del 22 dicembre 2016 del Ministero del Lavoro, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 gennaio 2017, sono state stabilite le retribuzioni convenzionali dei lavoratori dipendenti italiani inviati all’estero, in via continuativa ed esclusiva, su cui viene applicato il calcolo dei contributi assicurativi obbligatori e delle imposte sul reddito dovuti per il periodo di paga 2017.
Come è noto la legge n. 317 del 1988 ha stabilito l’obbligatorietà delle assicurazioni sociali per i lavoratori italiani operanti all’estero in Paesi extracomunitari con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale, alle dipendenze dei datori di lavoro italiani e stranieri.
Tali lavoratori sono obbligatoriamente iscritti alle seguenti forme di previdenza ed assistenza sociale, con le modalità in vigore nel territorio nazionale (fatte salve alcune eccezioni):
a) assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti; b) assicurazione contro la tubercolosi; c) assicurazione contro la disoccupazione involontaria; d) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; e) assicurazione contro le malattie; f) assicurazione di maternità.
La legge stabilisce inoltre che i contributi dovuti per i regimi assicurativi sopra elencati sono calcolati su retribuzioni convenzionali.
Tali retribuzioni, fissate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro e con quello delle finanze sono determinate con riferimento e comunque in misura non inferiore ai contratti collettivi nazionali di categoria raggruppati per settori omogenei.
Quindi a decorrere dal periodo di paga in corso dal 1° gennaio 2017 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 2017, le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori italiani operanti all’estero ai sensi del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398 , nonché per il calcolo delle imposte sul reddito da lavoro dipendente, ai sensi dell’art. 51, comma 8-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , sono stabilite nella misura risultante, per ciascun settore, dalle tabelle allegate allo stesso Decreto del 22 dicembre 2016 e che ne costituiscono parte integrante ( in poche parole sia l’Inps che il Fisco, per i versamenti contributivi e per tassare i redditi di questi lavoratori, non vanno a vedere quanto effettivamente corrisposto, ma fanno riferimento ai valori convenzionali stabiliti annualmente) .
Come detto le disposizioni della legge n. 398/87 si applicano ai lavoratori operanti all’estero in Paesi extracomunitari con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale.
Per i lavoratori che si spostano nell’ambito dell’Unione europea la normativa di sicurezza sociale applicabile è quella contenuta nei regolamenti CE nn. 883/2004 e 987/2009 e successive modifiche . Sono esclusi inoltre dall’ambito di applicazione della legge n. 398/1987 anche la Svizzera e i Paesi aderenti all’Accordo SEE – Liechtenstein, Norvegia, Islanda – ai quali si applica la normativa comunitaria.
Le retribuzioni convenzionali trovano applicazione, in via residuale, anche nei confronti dei lavoratori operanti in Paesi convenzionati limitatamente alle assicurazioni non contemplate dagli accordi di sicurezza sociale.
Le retribuzioni di cui al decreto citato costituiscono base di riferimento per la liquidazione delle prestazioni pensionistiche, delle prestazioni economiche di malattia e maternità nonché per il trattamento ordinario di disoccupazione per i lavoratori rimpatriati.
Per quanto attiene la parte fiscale è bene evidenziare che le persone fisiche fiscalmente residenti in Italia che prestano attività di lavoro subordinato in un paese estero sono tenuti, in via generale, a dichiarare tali redditi anche in Italia, sempreché le Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall’Italia con il paese estero in cui viene effettivamente svolta l’attività lavorativa non preservino la potestà impositiva esclusiva allo Stato in cui tale attività viene svolta.
Marco Fedi e Fabio Porta, deputati Pd eletti all’estero
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